Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto legge, l’Inps dovrà rendere disponibili i moduli per effettuare la richiesta per il Reddito di cittadinanza. Ledomande potranno essere presentate a partire dal 6 marzo.
Istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta’, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonche’ diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa’ e nel mondo del lavoro.
Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu’ componenti di eta’ pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta’ delle persone anziane.
I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche’ le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia’ beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta’ del componente del nucleo piu’ giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.
Il Rdc e’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
c) con riferimento al godimento di beni durevoli:
Dopo il 5 marzo si potranno presentare le domande (online, Poste o Caf). Entro 10 giorni lavorativi trasmissione all’Inps. L’Inps ha 5 giorni per verificare il possesso dei requisiti. Entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc chi è in condizione di povertà e disagio viene convocato al Centro per l’impiego per stipulare il Patto di inclusione. Entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc si viene convocati al Centro per l’impiego per stipulare il Patto per il lavoro.
A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo’ essere piu’ richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e’ piu’ riconosciuto, ne’ rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilita’ di presentare domanda per il Rdc, nonche’ il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017.
Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e’ in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.
Il testo completo del Decreto in Gazzetta Ufficiale è disponibile a questo link.
Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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