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Anche il Reddito di Cittadinanza 2019 è in Gazzetta Ufficiale

lentepubblica.it • 29 Gennaio 2019

reddito-di-cittadinanza-2019-gazzetta-ufficialeAnche il Reddito di Cittadinanza 2019 è in Gazzetta Ufficiale: il Decreto che ha reso ufficiale la Quota 100 fa entrare in vigore il cavallo di battaglia del M5S.


Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo del decreto legge, l’Inps dovrà rendere disponibili i moduli per effettuare la richiesta per il Reddito di cittadinanza. Ledomande potranno essere presentate a partire dal 6 marzo.

 

Reddito di Cittadinanza 2019 in Gazzetta Ufficiale: tutte le novità

 

Istituito, a decorrere dal mese di aprile 2019, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato «Rdc», quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla poverta’, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale, nonche’ diretta a favorire il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella societa’ e nel mondo del lavoro.

 

Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

 

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o piu’ componenti di eta’ pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla poverta’ delle persone anziane.

 

I requisiti per l’accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonche’ le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei gia’ beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di eta’ del componente del nucleo piu’ giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

 

I requisiti

 

Il Rdc e’ riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

 

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

 

  • in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell’Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo.

 

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

 

  • un valore dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita’, come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma
  • la predetta soglia e’ incrementata ad euro 7.560 ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e’ incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

 

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

 

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita’ di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e’ prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita’ ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita’ di navi e imbarcazioni da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

 

Come fare domanda?

 

Dopo il 5 marzo si potranno presentare le domande (online, Poste o Caf). Entro 10 giorni lavorativi trasmissione all’Inps. L’Inps ha 5 giorni per verificare il possesso dei requisiti. Entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc chi è in condizione di povertà e disagio viene convocato al Centro per l’impiego per stipulare il Patto di inclusione. Entro 30 giorni dal riconoscimento del Rdc si viene convocati al Centro per l’impiego per stipulare il Patto per il lavoro.

 

Decadenza del Reddito di Inclusione

 

A decorrere dal 1° marzo 2019, il Reddito di inclusione non puo’ essere piu’ richiesto e a decorrere dal successivo mese di aprile non e’ piu’ riconosciuto, ne’ rinnovato. Per coloro ai quali il Reddito di inclusione sia stato riconosciuto in data anteriore al mese di aprile 2019, il beneficio continua ad essere erogato per la durata inizialmente prevista, fatta salva la possibilita’ di presentare domanda per il Rdc, nonche’ il progetto personalizzato definito ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

 

Il Reddito di inclusione continua ad essere erogato con le procedure di cui all’articolo 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e non e’ in alcun modo compatibile con la contemporanea fruizione del Rdc da parte di alcun componente il nucleo familiare.

 

Il testo completo del Decreto in Gazzetta Ufficiale è disponibile a questo link.

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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